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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news05/02/2014 Distanza nelle costruzioni mai inferiore alla codicistica In tema di distanze legali fra edifici la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2094 del 30/01/2014 ha ribadito che non sono computabili le sporgenze estreme del fabbricato che abbiano "funzione meramente ornamentale, di rifinitura od accessoria di limitata entità, come la mensole, le lesene, i cornicioni, le grondaie e simili." Sono, invece, considerate, nel computo della distanza legale, rientrando nel concetto civilistico di “costruzione”, le parti dell’edificio aggettanti, anche se non corrispondenti a volumi abitativi coperti, che sono destinate ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato. Al fine del computo delle distanze, la normativa secondaria (ossia comunale) non può derogare alla normativa statale in tema di computo se non per il rinvio contenuto nella seconda parte dell’art.873 codice civile limitato " alla sola facoltà per i regolamenti locali di stabilire una distanza maggiore (tra edifici o dal confine) rispetto a quella codicistica".
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