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17/09/2015
La delibera di approvazione del bilancio contro i criteri del regolamento è nulla
Corte di Cassazione, II Sez. Civile, sentenza n. 17268 del 28/08/2015
Il condominio non può approvare il bilancio che prevede la ripartizione di alcune spese contro i criteri stabiliti dal regolamento condominiale se ciò non avviene per via convenzionale tra tutti i condomini (cfr. Cass. 7708/2007).
In tal caso la delibera è nulla e non annullabile e, pertanto, non sarà applicabile la norma di cui all'art. 1137 del codice civile prevedente la richiesta giudiziale di annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Con la conseguenza che il condomino a cui venga richiesto il pagamento degli oneri potrà sempre rivendicare in ogni momento la violazione dell'art. 1123, 2° comma, del codice civile.
Questo in sintesi anche quanto sancito dalla Corte con la sentenza indicata.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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