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Torna alle news14/09/2015 Possibile il restringimento della rampa di scala per far spazio all'ascensore Corte di Cassazione, II sez. civile, sentenza n. 16486 del 05/08/2015 In merito alla installazione di un ascensore in una tromba di scale, con conseguente riduzione della larghezza della rampa di scale a cm. 70, è stato ritenuto applicabile l'art. 2 della legge n. 13 del 1989 secondo cui l'innovazione può essere deliberata con maggioranze meno gravose di quelle previste ai comma 2 e 3 dell'art. 1136 del c.c. a condizione che non renda la parte comune dell'edificio inservibile all'uso e al godimento anche di un solo condomino. Sotto tale ultimo profilo, la Cassazione ha confermato la correttezza dell'iter motivazionale della Corte di merito secondo cui il concetto di inservibilità del bene comune non può consistere nel semplice disagio nell'uso del medesimo ma deve tradursi in una concreta inutilizzabilità (cfr. Cass. 15308/2011). TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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