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09/09/2015
Il foro per le controversie tra i condomini è derogabile
Corte di Cassazione, Sez. VI Civ., ordinanza n. 17130 del 25/08/2015
La Corte è intervenuta in tema di deroga convenzionale al foro determinato per le controversie tra i condomini ex art. 23 c.p.c il quale stabilisce che per esse è competente il giudice del luogo in cui si trova l'Immobile condominiale.
La Corte, nell'evidenziare che detto foro è derogabile in quanto non rientra nelle ipotesi di inderogabilità assoluta previste dall'art. 28 del codice di procedura civile, ha sancito la legittimità della clausola contenuta nel regolamento condominiale che stabilisce un foro diverso da quello indicato dall'art. 23 c.p.c. per ogni controversia relativa al regolamento stesso.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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