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Torna alle news01/09/2015 Senza trascrizione della domanda, il nuovo acquirente non viene colpito dal giudicato Corte di Cassazione, II Sez. Civile, sentenza n. 16067 del 29/07/2015 La Cassazione conferma l'orientamento espresso dalla sentenza della stessa Corte, pronunciata l'8.7.1971 al n. 2158, secondo cui il terzo acquirente, in caso di mancata trascrizione della domanda sul bene, non viene colpito dalla sentenza pronunciata contro il suo dante causa; tuttavia il medesimo non può ritenere di essere il definitivo proprietario del bene acquistato, poichè, se anche il giudicato non può essergli opposto, il proprietario originario ben può rimettere in discussione la proprietà della cosa e rivendicarla in un nuovo giudizio da esso terzo. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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