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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news10/10/2013 Il nuovo rendiconto condominiale (art. 1130 bis c.c.) “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l'immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l'indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti” Telecondominio consiglia di redigere il bilancio consuntivo con le seguenti indicazioni: 1) uscite per le varie tabelle con indicazione dei gruppi di spesa 2) riepilogo di entrate ed uscite per gruppi 3) aggiunta di avanzo o disavanzo di cassa precedente con indicazione del nuovo stato di cassa 4) indicazione della situazione patrimoniale avente funzione di riepilogo finanziario 5) riparto spese in base alle tabelle con saldo pregresso e finale 6) allegazione del registro di contabilità 7) breve nota esplicativa del bilancio con cui si indicano i rapporti in corso e le questioni pendenti. NOTE SUL REGISTRO DI CONTABILITA’ Si rammenta che il registro di contabilità si ritiene parificato ad un libro di cassa. Per la regolare tenuta del medesimo, si ritiene sufficiente elencare analiticamente ed cronologicamente i singoli movimenti di cassa in entrata e uscita. Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1130 c.c., punto 7, ultimo periodo “Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell'effettuazione, i singoli movimenti in entrata ed in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate”.Si ritiene che il registro possa essere formato anche da fogli sciolti, non essendo prevista alcuna preventiva formalità di vidimazione.
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