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20/07/2015
Se l'ascensore è comune, per le delibere decidono tutti i condomini
Corte di Cassazione, II sez. Civile, sentenza n. 14697 del 14/07/2015
L'ascensore è comune a tutti i condomini, salvo titolo diverso, mentre il criterio di ripartizione delle spese sancito dall'art. 1124 del codice civile non va ad incidere sul regime di proprietà.
Tuttavia il riparto ex lege può essere suscettibile di deroga con atto negoziale che preveda o un diverso criterio di ripartizione o l'esenzione di alcuni condomini.
In mancanza di siffatta previsione negoziale, alle decisioni riguardanti l'ascensore in quanto bene comune concorrono tutti i condomini.
Questo in sintesi quanto sancito dalla sentenza in esame pronunciata dalla Corte di Cassazione.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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