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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news30/09/2013 Animali domestici: efficacia retroattiva per l’art. 1138 del codice civile? L'articolo 1138 del Codice civile, come novellato dalla legge 220/2012, dispone che «le norme del regolamento» condominiale «non possono vietare di possedere o detenere animali domestici». Il tutto chiaramente con il rispetto della normativa igienico-sanitaria, dell’obbligo di museruola per gli animali aggressivi e di tutto quant’altro prescritto per i detentori degli animali. Comunque, la norma vale solo dal momento della sua entrata in vigore e non è retroattiva per cui restano fermi i divieti contenuti nei regolamenti "contrattuali" assunti ante 18 giugno 2013, data di entrata in vigore della riforma. Per i regolamenti assunti a maggioranza, precedentemente a tale data, il divieto eventualmente stabilito non potrà essere mantenuto.
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