|
|
NEWS DA TELECONDOMINIO |
|
Torna alle news16/07/2015 L'uso frazionato della cosa comune a favore di un comproprietario: limiti Corte di Cassazione, II Sez. Civile, sentenza n. 14694 del 14/07/2015 L'uso frazionato della cosa comune in favore di uno dei comproprietari è consentito per accordo dei partecipanti solo se la relativa utilizzazione è conforme alla destinazione del bene e non alteri o ostacoli il pari uso del concorrente comproprietario secondo quanto stabilito dall'art. 1102 del codice civile. Quando la cosa venga alterata o sottratta in modo definitivo, non si verte più in un uso frazionato della cosa permesso ma in un'appropriazione che rende necessario il consenso negoziale per iscritto dei compartecipanti qualora si tratti di beni immobili (cfr. 8429/06 Cass.). Nella fattispecie si dibatteva della comunanza di particelle su cui erano stati edificati immobili. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
|
|
|
|
|