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06/07/2015
La rinuncia alla comproprietà del sottotetto si determina solo con la forma scritta
Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza n. 12959 del 23/06/2015
La Corte di Cassazione conferma l'orientamento che il sottotetto rimane comune in assenza di un titolo che lo attribuisca in esclusiva proprietà.
Ne vale, poi, la condotta tenuta da un condomino a determinare per facta concludentia la sua rinuncia al diritto poiché è necessaria in siffatto caso la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 1350 n. 5 del codice civile.
Pertanto è irrilevante che il condomino, se il sottotetto abbia subito trasformazioni non autorizzate e comunque note al preindicato, non abbia chiesto il ripristino dei luoghi.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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