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25/06/2015
La sola ripartizione del costo dei lavori straordinari non richiede maggioranze qualificate
Corte di Cassazione, IV Sez. Civile, ordinanza n. 12479 del 17/06/2015
Il condomino rimane obbligato al pagamento degli oneri condominiali a suo carico in base ad una delibera di mera approvazione di riparto spese per lavori di manutenzione anche se le spese siano lievitate rispetto alla precedente delibera di mera approvazione del preventivo.
Pertanto, per l'approvazione della delibera di riparto non occorre una maggioranza qualificata indicata dall'art. 1136 del c.c. a meno che la delibera non attenga a lavori ontologicamente diversi la cui prova resta a carico del condomino in caso di contestazione.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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