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23/06/2015
L'apertura di finestra, la trasformazione di luci e del terrazzo sono attività consentite
Corte di Cassazione, Sez. Civile II, sentenza n. 11445 del 03/06/2015
La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza in esame è tornata sulla questione secondo cui il singolo condomino può effettuare modificazione alla cosa comune a patto che l'utilità che ne vuole trarre non sia in contrasto con la specifica destinazione della cosa o che questa perda la sua normale e originaria destinazione.
Pertanto la Corte rammenta che sono state ritenute pienamente legittime e compatibili con il disposto dell'art. 1102 c.c le seguenti attività: apertura di finestre, la trasformazione di luci in vedute su un cortile comune, il taglio parziale del tetto per ricavarne un terrazzo.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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