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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news15/06/2015 Il sottosuolo al pavimento dell'unità immobiliare è comune ai condomini Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 11667 del 05/06/2015 In un giudizio avente ad oggetto l'abbassamento del pavimento del piano terreno di circa 30 cm di una unità immobiliare facente parte di un condominio, la Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per il combinato disposto degli artt. 840 e 1117 c.c., lo spazio sottostante il suolo su cui si erige un edificio in condominio, in mancanza di titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, va considerato di proprietà comune, indipendentemente dalla sua destinazione. Pertanto, se il condomino escava il sottosuolo della propria esclusiva unità immobiliare inglobandolo in essa, tale attività non solo limita il godimento del sottosuolo da parte degli altri condomini ma costituisce un'appropriazione del bene comune da reputarsi pertanto illegittima. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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