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Torna alle news05/06/2015 Distanza della canna fumaria fissata dal regolamento: violazione e conseguenze Corte di Cassazione, II Sez. Civile, sentenza n. 10814 del 26/05/2015 L'art. 890 del codice civile recita:"Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.". La vertenza risolta dalla Suprema Corte aveva ad oggetto la installazione di una canna fumaria, installata su un fabbricato, la cui sommità aveva un'altezza inferiore ad un metro rispetto al tetto della casa vicina, come previsto dal regolamento comunale. La Corte ha ritenuto nella fattispecie che il regolamento comunale, in base al citato articolo 890 del c.c., andava applicato e ha cassato la sentenza impugnata in quanto la pericolosità del manufatto era presunta iuris et de iure, proprio per il mancato rispetto della distanza fissata. In giurisprudenza è ritenuto che in mancanza di detto regolamento o di indicazione di distanze minime, comunque è possibile per la parte, che intende installare la canna fumaria, dimostrare che non esiste alcuna pericolosità dall'uso del manufatto attraverso opportuni accorgimenti (presunzione iuris tantum). TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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