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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news27/09/2013 Amministratore di condominio: incarico di durata biennale? Il nuovo art. 1129 c.c., novellato dalla Legge di Riforma Condominiale n. 220 del 2012, prevede che: "L’incarico di amministratore ha la durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore". Molti sostengono che l’incarico abbia durata biennale. Invece, la nuova disposizione, formalmente, non cambia nulla rispetto a quanto in precedenza in vigore e, quindi, l’amministratore deve in ogni caso annualmente porre all’ordine del giorno la sua riconferma. A tal proposito si evidenzia che l’amministratore deve, infatti, convocare l’assemblea annualmente ex art. 66 disp. att. c. c. per le delibere di cui all’art. 1135 c.c. affinché la stessa provveda alla "riconferma dell’amministratore e all’eventuale sua retribuzione" E’ chiaro, però, alla luce della novella, che se, in tale assemblea, l’amministratore non ottenesse il quorum per la riconferma o non subisse la revoca con la maggioranza qualificata, lo stesso durerà in carica nelle pienezza delle funzioni e di incarico per un altro anno; ossia l’incarico “si intende rinnovato per eguale durata”.
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