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Torna alle news25/05/2015 Il danno da immissioni acustiche va liquidato secondo equità Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 9660 del 12/5/2015 Se le immissioni acustiche superano la normale tollerabilità ex art. 844 del codice civile, il risarcimento del danno può essere fatto in via equitativa. In tal caso l'attore non ha l'onere di provare il danno che può essere liquidato, appunto, con il criterio equitativo ai sensi dell'art. 1226 del codice civile poichè il detto danno da immissioni è sussitente in re ipsa. Questo in sintesi quanto sentenziato al riguardo dalla Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto relativamente al danno da immissioni acustiche. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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