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08/05/2015
Il condomino del piano terra non paga l'ascensore
Corte di Cassazione, II Sez. Civile, sentenza n. 8823 del 30/04/2015
La Cassazione ha confermato, con la sentenza indicata, che la regola posta dall'art. 1124 del codice civile relativa alla ripartizione delle spese di ricostruzione e manutenzione delle scale è applicabile per analogia anche all'ascensore.
In tale materia la disciplina legislativa è suscettibile di deroga solo con accordo unanime di tutti i condomini, avente valore negoziale.
Pertanto, nel caso in esame in cui si controverteva sull'erronea ripartizione delle spese in materia di ascensore, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata evidenziando che la medesima non aveva indicato se la delibera, avente ad oggetto una diversa criterio di divisione delle spese rispetto a quello normativo, era stata presa all'unanimità dei condomini.
Inoltre, dal calcolo delle spese doveva escludersi il condomino ricorrente la cui unità immobiliare è posta al piano terra, condomino obbligato, perciò, solo a concorrere alle spese in relazione all'uso per il raggiungimento del più alto piano al fine di accedere ai locali condominiali colà posti.
TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA

 

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