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Torna alle news05/05/2015 Lo sfratto può essere esercitato anche dal compratore dell'immobile Corte di Cassazione, III Sez. Civile, sentenza n. 7696 del 16/04/2015 La Corte di Cassazione, con la enunciata sentenza, conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in assenza di una contraria volontà dei contraenti, la vendita dell'immobile già locato comporta di diritto la cessione del contratto di locazione al terzo acquirente; ciò senza necessità di alcun consenso del conduttore e anche nel caso in cui la locazione sia cessata in data anteriore alla vendita (Cass. Civ. Sez. 3, anno 2005 n. 674). Ne consegue il diritto per il subentrante di esercitare l'azione di sfratto nei confronti del conduttore. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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