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Torna alle news29/04/2015 Vietato trasferire l'appartamento senza posto auto Corte di Cassazione, II Sez. Civile, sentenza n. 4733 del 10/03/2015 La fattispecie, in esame alla Suprema Corte, si riferisce all'applicazione, ratione temporis, della Legge n. 1152 del 1942, articolo 41 sexies. Detta normativa pone un vincolo di destinazione obbligatorio tra spazi destinati a parcheggio e cubatura totale dell’edificio, determinando perciò’ il sorgere di un diritto reale d’uso sugli spazi predetti a favore di tutti i condomini (ex plurimis, Cass., Sez. 2 , sentenze n. 21003 del 2008). Il caso in esame verteva sul trasferimento di un immobile senza posto auto che il venditore aveva riservato a se' destinandolo funzionalmente ad una mansarda abusiva costruita in epoca non remota. La Corte di Appello aveva ritenuto tale comportamento del venditore legittimo. Invece, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, ritenendo che con tale comportamento il venditore ha violato la normativa in parola (che impone il vincolo di destinazione) mediante alterazione del rapporto tra superficie di parcheggio e metri cubi di costruzione attraverso la realizzazione ex post di unità immobiliari abusive. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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