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Torna alle news27/04/2015 La legge n. 13 del 1989 si applica a manufatti costruiti prima della sua entrata in vigore Con la citata sentenza, la Corte di Cassazione, in relazione ad una controversia avente ad oggetto la realizzazione di un manufatto classificato come costruito ai sensi della legge n. 13 del 1989, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, ha chiarito che tale normativa si applica, per ciò che concerne la deroga alle distanze legali tra edifici, ad interventi edilizi realizzati antecedentemente alla entrata in vigore, dei quali sia chiesta la rimozione. Questo perchè l'ordinamento non può, ad un tempo, dettare norme a favore del superamento delle barriere architettoniche e consentire la rimozione di interventi edilizi che tale finalità realizzino. Si evidenzia che l'art. 3 della citata legge prevede che le opere destinate al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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