|
|
NEWS DA TELECONDOMINIO |
|
Torna alle news29/04/2015 Anche per i locali commerciali e' necessario l'Ape L'Ape è necessario anche per le vendite e gli affitti di negozi e uffici (e relativi annunci). Infatti sono escluse dall'applicazione del dlgs 192/2005 art. 3 comma 3, come modificato dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181) le seguenti categorie di edifici: a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma3-bis; b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter; f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento diattivita' religiose. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
|
|
|
|
|