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Torna alle news17/04/2015 Il muro divisorio tra due fondi è incompatibile con l'esercizio di servitù di veduta Corte di cassazione, II Sez. civile, sentenza n. 6927 del 07/04/2015 La Corte ha statuito tra l'altro che un muro divisorio non è compatibile con l’esercizio di una servitù di veduta (sempre che si dimostri che sia stata detta servitù costituita). Ciò perché il muro ha solo una funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo. Inoltre, anche quando per la sua altezza consente di “inspicere” e “prospicere” sul fondo altrui, è sempre inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all'altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinanti. TELECONDOMINIO©RIPRODUZIONE RISERVATA
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