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Torna alle news07/04/2015 Il danno da infiltrazione d'acqua si prescrive in cinque anni Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza n. 6177 del 22015 La prescrizione in materia di risarcimento danni da infiltrazioni d'acqua è quinquennale. Pertanto, se la parte non produce nel giudizio di primo grado ritualmente ogni atto interruttivo ( nella fattispecie accertamento tecnico preventivo) e promuove lo stesso oltre il detto termine, la sua azione sarà rigettata. Né vale depositare l'atto interruttivo nel giudizio di secondo grado. Infatti, in sede di gravame i documenti, come gli altri mezzi di prova possono trovare ingresso se le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, oppure quando il giudice sia convinto della indispensabilità degli stessi per la decisione(Cass. Sez. U, Sentenza n. 8203 del 20/04/2005). Orbene, l’eventuale indispensabilità dei documenti, in tanto può essere valutata dal giudice, in quanto si tratti di documenti nuovi. Ciò si verifica se la loro ammissione non sia stata richiesta in precedenza, e che comunque non si sia verificata la decadenza di cui all’art. 184 c.p.c. (rilevabile d’ufficio in quanto sottratta alla disponibilità delle parti - cfr. Cass. n. 24606 del 20/11/2006).
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