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NEWS DA TELECONDOMINIO

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03/04/2015
La clausola contrattuale di un regolamento va sempre approvata all'unanimità
Corte di Cassazione, II Sez. Civile, sentenza n. 5657 del 20/03/2015
La clausola del regolamento che limita ad un determinato uso un immobile escludendo gli altri possibili, costituisce limitazione del diritto di proprietà e ha carattere convenzionale.
Pertanto, se tale clausola è predisposta dall'originario costruttore, deve essere accettata dai condomini nei rispettivi atti di acquisto ovvero con atti separati.
Se invece la clausola viene deliberata dall'assemblea condominiale, deve essere approvata all'unanimità (cfr. Cass. 11 febbraio 1977 n. 621). In caso contrario la deliberazione relativa è senz'altro nulla(nella fattispecie era stata attribuita la proprietà esclusiva di una scala di collegamento fra i due piani a determinati appartamenti).

 

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