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NEWS DA TELECONDOMINIO

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24/09/2013
Parziarietà delle obbligazioni condominiali con la legge di riforma n. 220 del 2012?
Il nuovo art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, al 2° comma, recita:” I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini.”
Quindi le obbligazioni dei condomini risultano parziarie in prima battuta nel senso che il creditore non potrà agire se prima non avrà escusso preventivamente i condomini morosi, come indicati dall’amministratore.
Se il creditore dimostra di aver fatto tutto il possibile per recuperare il credito ma non ha trovato soddisfacimento nei confronti dei condomini morosi, allora potrà rivolgersi per il pagamento anche ai condomini in regola con i pagamenti (riteniamo nei limiti delle rispettive quote).

 

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