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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news12/03/2015 Il condomino non può eseguire opere che arrechino danni alle parti comuni Corte di Cassazione, II Sez. Civile, sentenza n. 2109 del 05/02/2015 Il manufatto, realizzato dal condomino su una sua proprietà, lesivo dell'estetica e del decoro dell'edificio anche per tecnica costruttiva, rientra nella previsione di cui all'art. 1122 del codice civile secondo cui il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni. Per comprendere il danno primacitato deve farsi riferimnento all'art. 1120 del codice civile che ha individuato gli interessi condominiali che non possono essere lesi neppure con innovazioni autorizzate a maggioranza dell'assemblea condominiale quando possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico. Questo in sintesi il giudizio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza suindicata.
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