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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news13/02/2015 La negoziazione assistita obbligatoria non si applica alle liti condominiali Il nuovo istituto della negoziazione assistita da avvocato, previsto dalla Legge 162/2014, è entrato in vigore il 09/02/2015. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è obbligatorio e condizione di procedibilità della domanda giudiziale; trova applicazione in tutti i casi(eccetto le esclusioni previste dalla Legge) in cui un soggetto deve: -esercitare in giudizio un’azione in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; -proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 €, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria. Sotto tale profilo si evidenzia che l’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010 prevede in tema di mediazione c.d. obbligatoria, che “chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione”. Pertanto, il nuovo istituto non è obbligatorio per le contese condominiali, essendo in detta materia meramente facoltativo.
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