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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news05/02/2015 L'atto di compravendita non può escludere le parti comuni Corte di Cassazione, II Sez. civile, sentenza n. 1680 del 29/01/2015 La Corte Suprema, con la enunciata sentenza, ha statuito che la clausola contenuta nel contratto di compravendita di un appartamento sito in un edificio condominiale che prevede la esclusione dal trasferimento dei diritti su alcune parti comuni dell'edificio stesso è nulla (nella fattispecie trattasi di un corridoio condominiale). Infatti con tale clausola si attuerebbe la rinuncia di un condomino alle dette parti comuni, rinuncia che è vietata dal capoverso dell'art. 1118 c.c. (Cass. n. 3309/77; Cass. n. 6036/95). Inoltre, detta clausola inciderebbe anche sulle quote millesimali in violazione dell'art.1118, comma 1°, c.c..
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