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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news21/01/2015 Le grondaie del condominio sono sempre comuni Corte di Cassazione, II Sec. Civile, sentenza n.27154 del 22/12/2014 La Corte ha ritenuto con la sentenza in oggetto che le gronde del tetto o lastrico, anche se di proprietà esclusiva di un condomino e fatta salva anche la facoltà di un uso più intenso ai sensi dell'art. 1102 c.c. da parte di quest'ultimo, rientrano sempre tra i beni comuni elencati dall'art. 1117 del codice civile in quanto svolgono una funzione necessaria all'uso comune. Al riguardo non può trovare applicazione l'art. 1126 del codice civile che disciplina solo le riparazioni o ricostruzioni del lastrico propriamente inteso e non di altre parti dell'immobile. Pertanto le spese di manutenzione gravano su tutti i condomini.
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