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NEWS DA TELECONDOMINIO

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16/09/2013
Nuova formulazione art. 1129 comma 9° ex Lege 220/2012
la Legge di Riforma del Condominio (n. 220 del 2012) ha modificato l’art. 1129 del Codice Civile, stabilendo al 9° comma che : “Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.”
Onde evitare di incorrere in responsabilità (p.e. se il condomino fallisce), l'Amministratore dovrà attivarsi entro l'arco temporale indicato.
Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’art. 63 disposizioni attuazione del Codice Civile, comma 3°, in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre l'Amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

 

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