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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news01/12/2014 La "notevole entità" dei lavori è decisa dal Giudice Corte di Cassazione, II Sez. Civile, sentenza n. 25145 del 26/11/2014 In assenza di un criterio normativo, la valutazione della notevole entità dei lavori, per la cui deliberazione è necessaria la maggioranza di cui al 4° comma dell'art. 1136 del codice civile, è rimessa alla valutazione discrezionale del Giudice che può tenere conto della entità della spesa e del suo rapporto con il valore dell'edificio e con le quote ricadenti sui condomini (cfr. Cass. 6/11/2008 n.26733). Questo in sintesi il giudicato della Corte in merito.
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