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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news13/09/2013 Obbligo del tentativo di mediazione obbligatoria (condominio e locazioni) La legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del “decreto del fare” , in vigore dal 21 Agosto 2013, reintroduce il tentativo di mediazione obbligatoria nelle controversie in materia di locazioni e condominio. La domanda è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza. Tutta la procedura deve concludersi, per legge, nel termine massimo di 90 giorni, come previsto ora dal "Decreto del fare. Per controversie in materia di condominio si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro terzo, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle disposizioni per l'attuazione del codice.Restano esclusi dalla obbligatorietà del tentativo di mediazione il ricorso per decreto ingiuntivo (in questi casi la mediazione è obbligatoria solo in caso di opposizione e comunque dopo la decisione sulla sospensione dell’efficacia del decreto, art. 5 d.lgs. n. 28/2010) e quelli di nomina e revoca dell’amministratore condominiale (in quanto rientranti nell’ambito della volontaria giurisdizione, art. 5 d.lgs. n. 28/2010).
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