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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news18/11/2014 Il distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato è sempre possibile Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 24209 del 13/11/2014 La Corte conferma l'orientamento giurisprudenziale che ritiene legittima la rinuncia del condomino all'uso dell'impianto di riscaldamento centralizzato; ciò anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, a patto che l'impianto non venga pregiudicato. Ne consegue l'esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123 2°comma del codice civile, dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato e l'obbligo di pagare solo le spese di conservazione (Cass. 29.9.2011 n. 19893). Il primaindicato principio prevale anche sul regolamento. Detto esonero, però, non può non valere che solo per il futuro e non comporta la possibilità di chiedere restituzioni o danni per il periodo antecedente la richiesta di distacco.
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