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NEWS DA TELECONDOMINIO

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13/11/2014
L'accertamento tecnico non rimette in termini il committente se sono noti i vizi costruttivi
Corte di Cassazione, VI sezione civile, ordinanza n. 22822 del 28/10/2014
La prova dell'effettiva conoscenza dei vizi ex art. 1669 c.c.può essere desunta indipendentemente dall'espletamento di una consulenza tecnica e dal suo deposito.
E' compito del Giudice accertare non solo se i difetti e la loro consistenza possano essere già noti al committente senza necessità di un conforto di un tecnico ma anche se le mere comunicazioni all'appaltatore non costituiscano una vera e propria denuncia atta a far decorrere il termine prescrizionale (Cass.09/03/99 n. 1993, Cass. 02/09/92 n. 1016). Pertanto, la richiesta di un accertamento tecnico non può giovare al committente quale strumento per essere rimesso in termini se l'entità e la causa dei vizi è nota al preindicato, valutazione che è riservata al Giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità (Cass. 29/03/2002 n.4622).

 

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