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Torna alle news15/10/2014 L'obbligo di custodia sul bene locato da parte del locatore non è senza limiti Corte di Cassazione, III Sezione Civile, sentenza n. 19657 del 18/09/2014 Con il contratto di locazione, il proprietario non si spoglia dei poteri-doveri di custodia sul bene locato, ossia dei poteri di controllo, di vigilanza e di custodia sullo stato di conservazione dell’immobile locato, sulle quali il conduttore non ha poteri di intervento, né doveri di manutenzione (Cass. civ. Sez. 3, 3 agosto 2005 n. 16231; Cass. civ. Sez. 2, 9 giugno 2010 n. 13881; Cass. civ. Sez. 3, 27 luglio 2011 n. 16422, ed altre). Tuttavia se l’evento dannoso si verifica per un rischio estraneo al comportamento del proprietario ed agli specifici doveri di custodia su di lui gravanti nessuna responsabilità può essere attribuita al medesimo. Nella fattispecie la responsabilità è stata attribuita al conduttore che, in virtù dei poteri di diritto derivanti dalla locazione e dei poteri di fatto abusivamente esercitati tramite l’apertura di un varco, ha reso possibile un uso anomalo del piano di copertura del lastrico per il passaggio di persone, piano da cui ha avuto origine la caduta di una persona, autorizzata ad accedere proprio dal conduttore.
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