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NEWS DA TELECONDOMINIO

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13/10/2014
Il locatore è responsabile per vizi preesistenti alla consegna della cosa
Corte di Cassazione - III Sez. Civile - sentenza 19744 del 19/09/2014
La Corte ha richiamato nella sentenza la Giurisprudenza in tema di idoneità all'uso della cosa locata.
In particolare è sempre sussistente una responsabilità del locatore per danni derivanti dall'esistenza dei vizi, anche preesistenti la consegna ma manifestatisi successivamente ad essa, nel caso fossero conoscibili dal medesimo usando l'ordinaria diligenza secondo la disciplina di cui all'art. 1578 del codice civile (Cass. 9 luglio 2008, n. 18854 e Cass. 10 agosto 1991, n. 8729).
Inoltre, il locatore è tenuto a risarcire il danno alla salute subito dal conduttore a causa delle condizioni abitative dell'unità locata anche se queste fossero note al conduttore al momento della conclusione del contratto.
Ciò in virtù del fatto che la tutela del diritto alla salute è prevalente su ogni patto di esclusione o limitazione della responsabilità (Cass. 3 febbraio 1999, n. 915).

 

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