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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news09/10/2014 Il giudizio su parti comuni dell'edificio non richiede la partecipazione di tutti i condomini Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza n. 19909 del 22/09/2014 Il diritto azionato dall' attore, incidente sui diritti dominicali di ciascuno dei singoli condomini (nella specie una strada e un muro comune) non comporta la necessità della loro presenza nel giudizio. A cio è pervenuta la Corte di Cassazione con la enunciata sentenza in considerazione che, ai sensi dell'art. 1131, secondo comma del codice civile, la legittimazione passiva dell'amministratore del condominio a resistere in giudizio sussiste anche in ordine ad azioni di natura reale relative alle parti comuni dell'edificio, promosse contro il condominio, senza che sia necessaria all'uopo la partecipazione di tutti i condomini al giudizio (cfr. Cass. n. 22886/2010 e n. 28141/2013).
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