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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news02/10/2014 Come si dichiara il reddito da locazione di un bene condominiale Una volta concesso in locazione il bene condominiale, se risulta accatastato, il reddito va dichiarato da ogni condomino sulla base della ripartizione effettuata dall'amministratore in base ai millesimi del canone riscosso nell'anno precedente. L'amministratore specificherà quale natura abbia la locazione (abitazione, ufficio, box) al fine di indicare correttamente nella dichiarazione fiscale l'abbattimento del reddito imponibile. Per i redditi fondiari (non derivanti quindi da locazione), per i locali per la portineria, l’alloggio del portiere e per gli altri servizi oggetto di proprietà condominiale cui è attribuibile un’autonoma rendita catastale devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito a lui spettante per ciascuna unità immobiliare è complessivamente superiore a euro 25,82. L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi. Se trattasi di beni non accatastati (tipo facciate, terrazze, etc.) il reddito prodotto non costituisce "reddito da fabbricati” ma “reddito diverso”. In tale caso le imposte saranno pagate sull'intera quota attribuita al condomino in quanto non si potrà fruire di alcun abbattimento sull'imponibile. La dichiarazione che l'amministratore avrà cura di redigere andrà inviata anche al condomino che si rende moroso nei pagamenti. La imposizione è sempre sussistente anche in caso che i redditi da locazione siano decurtati dalle spese generali o spesi per altre opere.
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