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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news01/10/2014 Le spese di ripavimentazione per opere di impermeabilizzazione della terrazza Per le opere di rifacimento dell'impermeabilizzazione di una terrazza di uso esclusivo, si applica il criterio dettato dall'art. 1126 del codice civile per la ripartizione dei costi. Per cui i 2/3 della spesa saranno a carico dei proprietari delle unità comprese nella proiezione verso verso il basso del terrazzo e 1/3 sarà a esclusivo carico del condomino che ha in uso esclusivo il medesimo bene. Per quanto riguarda le spese di ripavimentazione (trasporto a discarica vecchia pavimentazione, acquisto pavimento nuovo, installazione e tutte le opere annesse) seguono lo stesso criterio di riparto preindicato (cfr. Cass. sent. 11449 del 19/10/1992). La ratio di tale orientamento sta nel fatto che evidentemente non sarebbe possibile procedere alla nuova impermeabilizzazione senza rimozione del vecchio pavimento. In ogni caso sono esclusi dal criterio i costi conseguenti alla scelta di materiali di migliore qualità che spettano chiaramente la proprietario del terrazzo.
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