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Torna alle news24/09/2014 Limiti alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena Corte di Cassazione, II Sez. Penale, sentenza n. 3958 del 29/01/2014 In un giudizio penale relativo ad una appropriazione indebita di somme di denaro e della documentazione contabile ed amministrativa relativa al condominio, l'amministratore era stato condannato con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinata alla restituzione dei documenti e delle somme di cui all’imputazione nonché al risarcimento del danno, in assenza di costituzione di parte civile del condominio. La Corte ha cassato la sentenza statuendo che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’adempimento degli obblighi di restituzioni e risarcimento del danno di cui all’art. 165/1 prima parte cod. pen. solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia stata costituzione di parte civile e questa abbia espressamente richiesto la condanna dell’imputato al risarcimento del danno o alle restituzioni.
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