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Torna alle news19/09/2014 Si applica la normativa sulle distanze coeva alla realizzazione della sopraelevazione Corte di Cassazione, II Sez. Civile, sentenza n. 18889 del 08/09/2014 La Corte conferma l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la sopraelevazione di un edificio è soggetta alla disciplina sulle distanze legali in vigore al momento della sua effettuazione. Pertanto, se nel corso del tempo è variata la normativa edilizia, chi ha edificato per prima non può invocare il principio della prevenzione e sopraelevare in allineamento con l’originaria costruzione, non trovando applicazione il criterio della prevenzione. Il citato principio della prevenzione impone a colui che edifica per primo di costruire in corrispondenza della stessa linea di confine su cui ha innalzato il piano inferiore oppure a distanza non inferiore a quella legale (cfr. Cass. 12.1.2005, n. 400; cfr. altresì Cass. 3.1.2011, n. 74).
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