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NEWS DA TELECONDOMINIO

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09/09/2014
La ripartizione delle spese di ascensore va fatta secondo l'art. 1124 c.c. previgente
Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 17557 del 01/08/2014
La Corte di Cassazione, con la enunciata sentenza, si è occupata di un giudizio afferente l'impugnativa di una delibera condominiale riguardo tra l'altro l'approvazione del riparto dei costi dell'ascensore effettuata tenendo conto il numero dei componenti il nucleo famigliare occupanti le unità immobiliare nonché un esonero parziale per i proprietari le cui unità siano state accertate come vuote dall'amministratore.
La Corte al riguardo ha annullato con rinvio la impugnata sentenza che aveva rigettato la impugnativa della delibera e ha ritenuto applicabile l'art. 1124 del codice civile, nella versione precedente alla legge di riforma, per cui le spese vanno ripartite per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
(vedi anche il commento sulla news del 01/09/2014 in merito alla medesima sentenza relativa alla parte motiva sull'accoglimento dell'impugnativa della delibera in tema di riparto dei costi acqua).

testo previgente alla legge di riforma del 2012
Art. 1124 c.c. - Manutenzione e ricostruzione delle scale
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

testo attuale
Art. 1124 c.c. - Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

 

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