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Torna alle news11/09/2014 Responsabilità dell'amministratore in materia di sicurezza sul lavoro in presenza di delibera Corte di Cassazione, III sez. pen., sentenza n. 42347 del 15/10/2013 La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza enunciata in tema di sicurezza sul lavoro, annullando con rinvio la sentenza del Tribunale di Como che aveva condannato l'amministratore di condominio ritenuto colpevole di alcuni reati previsti dal decreto legislativo 81/08, per avere in particolare affidato lavori senza verificare l'idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice e per non aver fornito ai soggetti incaricati dell'esecuzione dell'intervento dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui erano chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate dal condominio. La Corte nel valutare se l'amministratore di condominio (il quale nella specie si era sempre difeso sostenendo di non aver avuto alcuna ingerenza nell'esecuzione dei lavori) possa essere considerato «datore di lavoro» ai sensi dell'art. 2 del medesimo d.lgs., giunge alla conclusione che pacificamente lo stesso assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui proceda direttamente all'organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio stesso. Nel caso di affidamento in appalto di dette opere, invece, ciò non si verifica anche se lo stesso non è esonerato completamente da qualsivoglia obbligo, ai sensi del d.lgs. 812008. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che il Tribunale, sotto il profilo della imputazione relativa al mancato accertamento dell'idoneità tecnico -professionale della ditta appaltatrice e degli obblighi di informazione, collaborazione e cooperazione, ha omesso di considerare la peculiare natura del soggetto imputato poichè l'appalto dei lavori era stato assegnato mediante delibera dell'assemblea condominiale alla quale l'amministratore, ad essa vincolato, era tenuto a dare concreta attuazione. Doveva, pertanto, essere considerato l'ambito di autonomia di azione di cui l'amministratore eventualmente disponeva ed i poteri decisionali concretamente attribuiti al medesimo. La Corte, perciò, ha annullato con rinvio la impugnata sentenza.
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