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Torna alle news05/09/2014 Il titolo abilitante l'edificazione non ha valenza nei giudizi tra i privati sulle distanze Corte di Cassazione, II sez. civile, sentenza n. 16687 del 22 luglio 2014 In controversie tra privati aventi ad oggetto la violazione delle distanze legali in edilizia, è irrilevante la esistenza o la legittimità degli atti amministrativi, eccetto il caso delle licenze in deroga. La Corte nel caso in esame conferma l'orientamento secondo cui è anche irrilevante la conformità delle costruzioni a tali atti. A tal proposito vengono richiamate le sentenze della Cassazione 28.11.1984, n. 6197 e ancora Cassazione 30.3.2006, n. 7563, secondo cui, in tema di distanze nelle costruzioni, la rilevanza giuridica del titolo autorizzatorio si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato. I contrasti, pertanto, tra proprietari interessati sulle distanze deve essere risolto "in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell’opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perché queste riguardano solo l’aspetto formale dell’attività costruttiva".
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