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Torna alle news01/09/2014 Senza contatori acqua e previsione regolamentare, la ripartizione va fatta per millesimi Corte di Cassazione, Sez. II civile, sentenza n. 17557 del 01/08/2014 La Corte di Cassazione, con la enunciata sentenza, si è occupata di un giudizio afferente l'impugnativa di una delibera condominiale riguardo tra l'altro l'approvazione del riparto dei costi della fornitura di acqua in base al numero degli occupanti le unità immobiliari, in assenza di una previsione regolamentare. La Corte, nella fattispecie, distingue a seconda della presenza dei misuratori o meno. Nel primo caso le spese relative al consumo idrico devono essere ripartite tramite le lettura dei contatori ove siano installati, salvo il ricorso ai millesimi generali per il consumo dell'acqua servente le parti comuni. Ciò consentirebbe anche una razionalizzazione dei consumi e una eliminazione degli sprechi. E' richiamata la sentenza della Cass. Civ. n. 3712 del 2003 secondo cui l'amministratore, quand'anche ha stipulato un unico contratto di fornitura col gestore per usufruire della applicazione di una tariffa agevolata, può ricorrere alla suddivisione interna dei costi tramite la lettura dei contatori con beneficio di tutti. Nel caso, invece, in cui i misuratori non esistano, il sistema di ripartizione delle spese determinato dall'art. 1123 del codice civile non ammette che una delibera assunta a maggioranza possa determinare il riparto dei consumi a persona, con esonero delle unità immobiliari rimaste disabitate nel corso dell'anno. A tal riguardo, il primo comma dell'art. 1123 c.c. al primo comma detta una corrispondenza tra l'onere contributivo e il valore della proprietà di ciascun condomino. Il secondo comma del citato articolo stabilisce che se le cose sono destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in base all'uso che ciascun condomino può farne. Orbene, la Corte sottolinea che il sistema sancito dall'art. 1123 c.c. deve essere adattato ai casi particolari, varie potendo essere le concrete attuazioni del principio che rapporta la spesa all'uso, soddisfacendo cosi' il precetto di legge. Tuttavia, la preferenza accordata ad una di esse attuazioni non è viziata ad illegittimità e pertanto sfugge al controllo del Giudice. La Corte ritiene, però, che nel caso di specie il secondo comma dell'art. 1123 c.c. non legittima la suddivisione pro capite delle spese in quanto afferisce ad un uso potenziale che il condomino può ricavare dalla cosa o dal servizio comune. Sicché il medesimo rimane obbligato anche se non ne faccia uso. Perciò non può essere esonerato dalla contribuzione l'appartamento vuoto poiché non si può omettere di considerare che il consumo dell'acqua per servizi erogati come quelli di pulizia o di irrigazione del giardino sia effettuato a vantaggio della detta unità immobiliare. Inoltre, si escluderebbe del tutto dalla contribuzione l'appartamento vuoto anche anche per ciò che riguarda la propria quota di tariffa fissa dovuta. La Corte, in ultimo, enuncia il principio di diritto secondo cui in mancanza di disciplina convenzionale e dei misuratori, il costo del consumo idrico delle singole unità deve essere calcolato in base alle quote millesimali.
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