• >
User
Password
 
  Non ricordo la password

NEWS DA TELECONDOMINIO

Torna alle news
29/07/2014
Col can che abbaia, il recesso è giustificato
Corte di Cassazione, III sezione civile, sentenza n.12291/2014
In presenza del continuo abbaiare del cane e dunque in presenza di molestie di fatto, il conduttore può recedere dal contratto di locazione ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di cui all'artt. 4 e 27 della legge 27.07.1978 n. 392 ovvero ha la facoltà di agire personalmente contro il terzo da cui proviene la molestia. Ragionare in termini diversi significherebbe costringere il conduttore a detenere il bene e ad agire in giudizio contro il terzo. Il locatore, pertanto, non può opporsi al recesso esercitato ma può esperire un'azione autonoma nei confronti del terzo per l'evntuale pregiudizio economico sofferto. Questo in sintesi l'orientamento della Suprema Corte con la massima in oggetto.

 

User
Password
 
  Non ricordo la password
 

 News

27/03/2024
Il completo rifacimento della centrale termica non è una innovazione
"Il completo rifacimento della centrale termica è un atto di straordinaria amministrazione, trattandosi ...[Continua]
08/03/2024
Allontanamento del condomino dall'assemblea, deliberazione e conseguenze
il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137, comma 2, c.c. per l’impugnazione delle delibere assembleari ...[Continua]
25/01/2022
L'apertura di un varco nel muro perimetrale e' illegittima se serve altro condominio
La Corte con la sentenza in calce indicata conferma l'orienamento giurisprudenziale secondo cui i muri ...[Continua]
24/05/2021
Le differenze tra amministratore nominato dall'assemblea e quello di nomina giudiziaria
La Corte con la sentenza sottoindicata si è occupata di enucleare le differenze tra amministratore nominato ...[Continua]
29/12/2020
La creazione essenziale di un secondo bagno esclude l'applicazione dell'art.889 c.c.
La Corte ha statuito con la sentenza in esame che "per quanto attiene la realizzazione del secondo bagno...(Gentile ...[Continua]