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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news29/07/2014 Col can che abbaia, il recesso è giustificato Corte di Cassazione, III sezione civile, sentenza n.12291/2014 In presenza del continuo abbaiare del cane e dunque in presenza di molestie di fatto, il conduttore può recedere dal contratto di locazione ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di cui all'artt. 4 e 27 della legge 27.07.1978 n. 392 ovvero ha la facoltà di agire personalmente contro il terzo da cui proviene la molestia. Ragionare in termini diversi significherebbe costringere il conduttore a detenere il bene e ad agire in giudizio contro il terzo. Il locatore, pertanto, non può opporsi al recesso esercitato ma può esperire un'azione autonoma nei confronti del terzo per l'evntuale pregiudizio economico sofferto. Questo in sintesi l'orientamento della Suprema Corte con la massima in oggetto.
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