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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news15/07/2014 L'azione di rivendica di un bene condominiale spetta all'amministratore Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 14797 del 30 giugno 2014 Ove si debbano ottenere statuizioni giudiziali in ordine alla titolarità dei beni che esulano dal novero degli atti meramente conservativi (nel cui caso l’amministratore è autonomamente legittimato ex art. 1130 n. 4 cod. civ.), l'amministratore deve essere autorizzato dall'assemblea di condominio ai sensi dell'art. 1131 del codice civile, in base alla maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 stesso codice. Se l'azione verte su diritti dei singoli condomini, l'amministratore deve ricevere legittimazione dai singoli partecipanti (in virtù di un mandato speciale rilasciato da ciascuno dei condomini interessati) e non dall'assemblea ( a meno che non via sia una delibera all'unanimità) (cfr. Cass. n. 5147 del 2003). Nel caso in questione, la delibera era intervenuta con la maggioranza prescritta e si trattava di accertare la natura condominiale di un bene (una rampa). La Corte ha ritenuto, pertanto, sussistere la legittimazione dell’amministratore, che ha agito in base ad una valida delibera a maggioranza di assemblea condominiale, non essendo necessaria nel caso una deliberazione unanime, né la partecipazione al giudizio di tutti i condomini.
ARTICOLO 1131 del CODICE CIVILE Rappresentanza Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi. Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.
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