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NEWS DA TELECONDOMINIO

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10/07/2014
Lo stalking condominiale
Corte di Cassazione, V Sez. penale, sentenza n. 26589 del 19/06/2014
Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che dalla condotta dell'indagato condomino sono derivati eventi previsti dalla fattispecie incriminatrice dell'art. 612 bis del codice penale. In particolare l’indagato per circa un anno aveva posto in essere comportamenti gravemente molesti che aveva fatto ingenerare presso gli altri condomini un perdurante stato di ansia, di timore per l'incolumità dei familiari e di cambiamento delle abitudini di vita. La condotta del condomino era consistita più precisamente in danneggiamento di autovetture, nella pronuncia di epiteti ingiuriosi, nel versamento di liquido pericoloso, immissione di suoni ad alto volume, inserimento di scritti di contenuto delirante nelle cassette postali. La condotta dell'indagato è stata ritenuta nella specie particolarmente incidente sia per la reiterazione prolungata che per la quotidiana convivenza nel medesimo edificio del soggetto agente e delle persone offese.

ARTICOLO 612 BIS DEL CODICE PENALE
Atti persecutori
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumita' propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena e' aumentata se il fatto e' commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che e' o e' stata legata da relazione alla persona offesa ovvero se il fatto e' commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto e' punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela e' di sei mesi. La remissione della querela puo' essere soltanto processuale. La querela e' comunque irrevocabile se il fatto e' stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto e' commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilita' di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche' quando il fatto e' connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

 

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