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NEWS DA TELECONDOMINIO |
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Torna alle news01/07/2014 La canna fumaria va rimossa se impedisce la completa apertura della finestra Corte di Cassazione, II Sez. Civile, sentenza n. 14316 del 24/06/2014 In un giudizio in cui la parte convenuta sostiene che la installazione di una canna fumaria sulla parete condominiale sia di dimensioni tali da consentire il pari uso agli altri condomini e in assenza di un pregiudizio diretto dei medesimi (che anzi ne avrebbero potuto trarre vantaggio in futuro), la Corte ha confermato la sentenza impugnata, che aveva disposto la rimozione del manufatto, poiché la ubicazione della tubatura impedisce la completa apertura di una finestra. In tale caso, l'installazione della canna fumaria comporta una violazione della proprietà individuale aliena e si rileva del tutto ininfluente la sua dimensione sotto il profilo del pari uso ai sensi dell'art. 1102 del codice civile.
Art. 1102 del codice civile Uso della cosa comune. Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
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