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NEWS DA TELECONDOMINIO

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30/06/2014
L'abbandono forzoso della casa implica di per sè risarcimento
Corte di Cassazione, II Sez. Civile, sentenza n. 14316 del 24/06/2014
La Corte di Cassazione ha statuito che ove l'occupante sia stato costretto ad abbandonare la sua unità immobiliare per indisponibilità delle medesima, a causa di inagibilità dovuta a problemi strutturali cagionati dal terzo, in mancanza di altra disponibilità alloggiativa propria, è a carico della parte convenuta, che si oppone alla richiesta di rimborso delle spese sostenute, di provare che la necessità di sopportare gli oneri per una diversa collocazione dell'allontanato (nella specie casa di riposo) sono dovute a ragioni differenti da tale forzoso sgombero, ordinato dalla pubblica autorità. Secondo la Corte, sotto il profilo del lucro cessante, la privazione del bene comporta sempre un danno di per sé suscettibile di valutazione almeno equitativa , poiché il godimento del medesimo comporta vantaggi quantificabili in equivalente monetario (cfr. Cass. 9/06/2009 n. 15238).

 

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